Art. 9.
(Modifiche all'articolo 50 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

          b) le parole:«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».